Art. 13
Strumenti finanziari derivati ammissibili
In vigore dal 14 giu 2017
Strumenti finanziari derivati ammissibili
L'FCM è autorizzato a investire in strumenti finanziari derivati purché siano negoziati su un mercato regolamentato di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), b) o c), della direttiva 2009/65/CE oppure OTC, e purché soddisfino tutte le condizioni seguenti:
a)
il sottostante allo strumento derivato consiste di tassi d'interesse, tassi di cambio, valute oppure indici che rappresentano una di tali categorie;
b)
scopo esclusivo dello strumento derivato è coprire il rischio di tasso di interesse o di tasso di cambio insiti in altri investimenti dell'FCM;
c)
le controparti delle operazioni con strumenti derivati OTC sono enti soggetti a regolamentazione e vigilanza prudenziali, appartenenti alle categorie approvate dall'autorità competente dell'FCM;
d)
gli strumenti derivati OTC sono oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base quotidiana e possono essere venduti, liquidati o chiusi con un'operazione di compensazione in qualsiasi momento al loro valore equo («fair value») su iniziativa dell'FCM.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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