Art. 10
Strumenti del mercato monetario ammissibili
In vigore dal 14 giu 2017
Strumenti del mercato monetario ammissibili
1. L'FCM è autorizzato a investire negli strumenti del mercato monetario che soddisfano tutti i requisiti seguenti:
a)
rientrano in una delle categorie di strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), b), c) o h), della direttiva 2009/65/CE;
b)
presentano una delle caratteristiche alternative seguenti:
i)
scadenza legale all'emissione pari o inferiore a 397 giorni;
ii)
vita residua pari o inferiore a 397 giorni;
c)
il relativo emittente e la qualità dello strumento del mercato monetario hanno ottenuto una valutazione favorevole a norma degli articoli da 19 a 22;
d)
in caso di investimenti in cartolarizzazioni o ABCP, l'FCM è soggetto ai requisiti di cui all'.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), l'FCM standard è altresì autorizzato a investire in strumenti del mercato monetario con vita residua fino alla data di estinzione del rapporto giuridico (legal redemption date) minore o uguale a due anni, purché il tempo rimanente prima della successiva revisione del tasso di interesse (interest rate reset date) sia pari o inferiore a 397 giorni. A tal fine, gli strumenti del mercato monetario a tasso variabile e gli strumenti del mercato monetario a tasso fisso coperti da un accordo di swap devono essere riadeguati a un tasso o indice del mercato monetario.
3. Il paragrafo 1, lettera c), non si applica agli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti dall'Unione, da un'autorità centrale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dalla Banca europea per gli investimenti, dal Meccanismo europeo di stabilità o dal Fondo europeo di stabilità finanziaria.
Storico versioni
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