Art. 6
Prospetto
In vigore dal 14 giu 2017
Prospetto
1. Fatti salvi l’, paragrafo 2, e l’, paragrafo 1, il prospetto contiene le informazioni necessarie che siano rilevanti per un investitore affinché possa procedere a una valutazione con cognizione di causa:
a)
della situazione patrimoniale, dei risultati economici, della situazione finanziaria e delle prospettive dell’emittente e degli eventuali garanti;
b)
dei diritti connessi ai titoli; e
c)
delle ragioni dell’emissione e del suo impatto sull’emittente.
Tali informazioni possono variare in funzione dei seguenti elementi:
a)
della natura dell’emittente;
b)
della tipologia dei titoli;
c)
della situazione dell’emittente;
d)
ove pertinente, del fatto che i titoli diversi dai titoli di capitale abbiano un valore nominale unitario almeno pari a 100 000 EUR o siano negoziati esclusivamente in un mercato regolamentato, o in un suo segmento specifico, a cui solo gli investitori qualificati possano avere accesso ai fini della negoziazione degli stessi.
2. Le informazioni di un prospetto sono redatte e presentate in forma facilmente analizzabile, succinta e comprensibile, tenendo conto dei fattori di cui al paragrafo 1, secondo comma.
3. L’emittente, l’offerente o il soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti.
Fatto salvo l’, paragrafo 8 e l’, paragrafo 1, secondo comma, nel prospetto costituito da documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sui titoli e una nota di sintesi. Il documento di registrazione contiene le informazioni sull’emittente. La nota informativa sui titoli contiene informazioni concernenti i titoli offerti al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1129:oj#art-6