Art. 29 · Offerta pubblica di titoli o ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato nel quadro di un prospetto redatto conformemente alla legislazione di un paese terzo

Art. 29

Offerta pubblica di titoli o ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato nel quadro di un prospetto redatto conformemente alla legislazione di un paese terzo

In vigore dal 14 giu 2017
Offerta pubblica di titoli o ammissione di titoli alla negoziazione in un mercato regolamentato nel quadro di un prospetto redatto conformemente alla legislazione di un paese terzo 1.   L’autorità competente dello Stato membro di origine di un emittente di un paese terzo può approvare un prospetto per l’offerta pubblica di titoli o per l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato redatto conformemente alla legislazione nazionale dell’emittente del paese terzo e ad essa soggetto, se: a) gli obblighi informativi imposti da tale legislazione del paese terzo sono equivalenti a quelli di cui al presente regolamento; e b) l’autorità competente dello Stato membro di origine ha concluso accordi di cooperazione con le autorità di vigilanza pertinenti dell’emittente del paese terzo in conformità dell’. 2.   Qualora titoli emessi da un emittente di un paese terzo siano destinati ad essere offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro diverso da quello di origine, si applicano i requisiti di cui agli . 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento stabilendo criteri generali di equivalenza, basati sui requisiti di cui agli . Sulla base dei criteri summenzionati, la Commissione può adottare una decisione di esecuzione in cui si stabilisca che gli obblighi informativi imposti dal diritto nazionale di un paese terzo sono equivalenti agli obblighi imposti dal presente regolamento. Tale decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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