Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 14 giu 2017
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «titoli»: i valori mobiliari ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE, a eccezione degli strumenti del mercato monetario ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2014/65/UE aventi una scadenza inferiore a 12 mesi; b) «titoli di capitale»: le azioni e altri valori mobiliari equivalenti ad azioni di società nonché qualsiasi altro tipo di valore mobiliare che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati titoli mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purché i titoli di quest’ultimo tipo siano emessi dall’emittente delle azioni sottostanti o da un’entità appartenente al gruppo di detto emittente; c) «titoli diversi dai titoli di capitale»: tutti i titoli che non sono titoli di capitale; d) «offerta pubblica di titoli»: una comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell’offerta e dei titoli offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali titoli. Questa definizione si applica anche al collocamento di titoli tramite intermediari finanziari; e) «investitori qualificati»: le persone o i soggetti di cui all’allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2014/65/UE e le persone o i soggetti che siano, su richiesta, trattati come clienti professionali conformemente alla sezione II di tale allegato, o che siano riconosciuti come controparti qualificate ai sensi dell’ della direttiva 2014/65/UE, a meno che abbiano convenuto di essere trattati come clienti non professionali, conformemente al quarto paragrafo della sezione I di tale allegato. Ai fini dell’applicazione della prima frase della presente lettera, su richiesta dell’emittente, le imprese di investimento e gli enti creditizi comunicano la classificazione dei propri clienti all’emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati; f) «piccole e medie imprese» o PMI: i) società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell’esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 000 000 EUR e fatturato netto annuale non superiore a 50 000 000 EUR; oppure ii) piccole e medie imprese quali definite all’, paragrafo 1, punto 13, della direttiva 2014/65/UE; g) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; h) «emittente»: una persona giuridica che emetta o si proponga di emettere titoli; i) «soggetto che effettua un’offerta» (o «offerente»): qualsiasi persona giuridica o fisica che offra titoli al pubblico; j) «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito all’, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE; k) «pubblicità»: una comunicazione avente entrambe le caratteristiche seguenti: i) relativa ad una specifica offerta al pubblico di titoli o all’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato; ii) mirante a sollecitare specificamente la potenziale sottoscrizione o acquisizione dei titoli; l) «informazioni previste dalla regolamentazione»: informazioni previste dalla regolamentazione quali definite all’, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2004/109/CE; m) «Stato membro di origine»: i) per tutti gli emittenti di titoli stabiliti nell’Unione che non siano menzionati al punto ii), lo Stato membro in cui l’emittente ha la sua sede legale; ii) per l’emissione di titoli diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario sia di almeno 1 000 EUR e per l’emissione di titoli diversi dai titoli di capitale che conferiscano il diritto di acquisire valori mobiliari o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purché l’emittente dei titoli diversi dai titoli di capitale non sia l’emittente dei titoli sottostanti o un’entità appartenente al gruppo di quest’ultimo emittente, lo Stato membro in cui l’emittente ha la sua sede legale o nel quale i titoli sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale i titoli sono offerti al pubblico, a scelta dell’emittente, dell’offerente o del soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato. La stessa regola si applica ai titoli diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall’euro, a condizione che il valore nominale minimo sia pressoché equivalente a 1 000 EUR; iii) per tutti gli emittenti di titoli stabiliti in un paese terzo che non siano menzionati al punto ii), lo Stato membro nel quale i titoli sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta o nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell’emittente, dell’offerente o del soggetto che chiede l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, salvo scelta successiva da parte degli emittenti stabiliti in un paese terzo in una delle seguenti circostanze: — qualora lo Stato membro di origine non fosse stato determinato da una scelta di tali emittenti, — conformemente all’, paragrafo 1, lettera i), punto iii), della direttiva 2004/109/CE; n) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui viene effettuata un’offerta pubblica di titoli o viene chiesta l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, qualora sia diverso dallo Stato membro di origine; o) «autorità competente»: autorità designata da ciascuno Stato membro a norma dell’, salvo se altrimenti indicato nel presente regolamento; p) «organismo di investimento collettivo di tipo diverso da quello chiuso»: i fondi comuni di investimento e le società di investimento aventi entrambe le caratteristiche seguenti: i) raccolgono capitali da una pluralità di investitori al fine di investirli in conformità di una politica di investimento definita a beneficio di tali investitori; ii) le loro quote sono, su richiesta dei possessori, riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del loro patrimonio; q) «quota di un organismo di investimento collettivo»: i titoli emessi da un organismo di investimento collettivo in rappresentanza dei diritti dei partecipanti sul patrimonio di tale organismo; r) «approvazione»: l’atto positivo al termine del controllo, da parte dell’autorità competente dello Stato membro di origine, della completezza, della coerenza e della comprensibilità delle informazioni fornite nel prospetto; s) «prospetto di base»: un prospetto che risponda ai requisiti di cui all’ e, a scelta dell’emittente, alle condizioni definitive dell’offerta; t) «giorni lavorativi»: i giorni lavorativi della pertinente autorità competente esclusi i sabati, le domeniche e i giorni festivi quali definiti dalla legge nazionale applicabile a tale autorità competente; u) «sistema multilaterale di negoziazione» o «MTF»: un sistema multilaterale di negoziazione quale definito all’, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE; v) «sistema organizzato di negoziazione» o «OTF»: un sistema multilaterale di negoziazione quale definito all’, paragrafo 1, punto 23, della direttiva 2014/65/UE; w) «mercato di crescita per le PMI»: un mercato di crescita per le PMI quale definito all’, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2014/65/UE; x) «emittente di un paese terzo»: un emittente stabilito in un paese terzo; y) «periodo di offerta»: il periodo in cui potenziali investitori possono acquistare o sottoscrivere i titoli; z) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che: i) permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e ii) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.
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