Art. 6
Portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro
In vigore dal 14 giu 2017
Portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro
1. Il fornitore di un servizio di contenuti online prestato senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro può decidere di consentire ai suoi abbonati temporaneamente presenti in uno Stato membro di accedere al servizio di contenuti online e di fruirne a condizione che il fornitore verifichi lo Stato membro di residenza dell’abbonato in conformità del presente regolamento.
2. Il fornitore informa della sua decisione di fornire il servizio di contenuti online i suoi abbonati, i pertinenti titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi e i pertinenti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti del servizio di contenuti online in conformità del paragrafo 1, prima di fornire tale servizio. Tale informazione è fornita mediante strumenti che sono adeguati e proporzionati.
3. Il presente regolamento si applica ai fornitori che forniscono un servizio di contenuti online in conformità del paragrafo 1.
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