Art. 5 · Verifica dello Stato membro di residenza

Art. 5

Verifica dello Stato membro di residenza

In vigore dal 14 giu 2017
Verifica dello Stato membro di residenza 1.   Alla conclusione e al rinnovo di un contratto per la prestazione di un servizio di contenuti online prestato dietro pagamento di un corrispettivo in denaro, il fornitore verifica lo Stato membro di residenza dell’abbonato utilizzando non più di due degli strumenti di verifica di seguito elencati e garantisce che gli strumenti utilizzati siano ragionevoli, proporzionati ed efficaci: a) una carta d’identità, strumenti di identificazione elettronica, in particolare quelli che rientrano nei regimi di identificazione elettronica notificati conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), o qualsiasi altro documento d’identità in corso di validità che attesti lo Stato membro di residenza dell’abbonato; b) informazioni relative al pagamento, come il numero del conto bancario o delle carte di credito o di debito dell’abbonato; c) il luogo di installazione di un set top box, di un decoder o di un dispositivo analogo utilizzato per la fornitura di servizi all’abbonato; d) il pagamento da parte dell’abbonato di un canone per altri servizi forniti nello Stato membro, come il servizio pubblico di diffusione radiotelevisiva; e) un contratto per la fornitura di accesso a Internet o di un servizio telefonico o tipi di contratto analoghi che leghino l’abbonato allo Stato membro in questione; f) la registrazione nelle liste elettorali locali, se tale informazione è disponibile al pubblico; g) il pagamento di imposte locali, se tale informazione è disponibile al pubblico; h) una fattura di servizio pubblico dell’abbonato che leghi l’abbonato allo Stato membro; i) l’indirizzo di fatturazione o l’indirizzo postale dell’abbonato; j) una dichiarazione dell’abbonato che attesti l’indirizzo dell’abbonato nello Stato membro; k) un controllo dell’indirizzo di protocollo Internet (IP) per identificare lo Stato membro in cui l’abbonato ha accesso al servizio di contenuti online. Gli strumenti di verifica di cui alle lettere da i) a k) sono utilizzati solo in combinazione con uno degli strumenti di verifica di cui alle lettere da a) a h), a meno che l’indirizzo postale di cui alla lettera i) non sia incluso in un registro ufficiale pubblico. 2.   Se il fornitore nutre ragionevoli dubbi sullo Stato membro di residenza dell’abbonato nel corso della durata del contratto per la prestazione di un servizio di contenuti online, può ripetere la verifica dello Stato membro di residenza dell’abbonato, conformemente al paragrafo 1. Tuttavia in tal caso, lo strumento di verifica di cui alla lettera k) può essere utilizzato come unico strumento di verifica. I dati risultanti dall’utilizzo dello strumento di verifica di cui alla lettera k) sono raccolti unicamente in formato binario. 3.   Il fornitore ha il diritto di chiedere all’abbonato di fornire le informazioni necessarie per determinare lo Stato membro di residenza dell’abbonato conformemente ai paragrafi 1 e 2. Se l’abbonato non fornisce tali informazioni e di conseguenza il fornitore non è in grado di verificare lo Stato membro di residenza dell’abbonato, il fornitore, sulla base del presente regolamento, non consente all’abbonato di accedere al servizio di contenuti online o di fruirne quando l’abbonato è temporaneamente presente in uno Stato membro. 4.   I titolari del diritto d’autore ovvero dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti di un servizio di contenuti online possono autorizzare la fornitura dei loro contenuti, nonché l’accesso agli stessi e la loro fruizione a norma del presente regolamento senza la verifica dello Stato membro di residenza. In tali casi, il contratto tra il fornitore e l’abbonato per la prestazione di un servizio di contenuti online è sufficiente per determinare lo Stato membro di residenza dell’abbonato. I titolari del diritto d’autore ovvero dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti di un servizio di contenuti online possono revocare l’autorizzazione concessa a norma del primo comma a condizione di dare un preavviso ragionevole al fornitore. 5.   Il contratto tra il fornitore e i titolari del diritto d’autore ovvero dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti di un servizio di contenuti online non limita la possibilità di tali titolari dei diritti di revocare l’autorizzazione di cui al paragrafo 4.
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