Art. 2

Art. 2

In vigore dal 14 giu 2017
All'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 702/2014 è aggiunta la frase seguente: «Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9), a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:1084:oj#art-2