Art. 99 · Notifica della perdita di un diritto

Art. 99

Notifica della perdita di un diritto

In vigore dal 14 giu 2017
Notifica della perdita di un diritto L'Ufficio informa l'interessato ai sensi dell' nei casi in cui constati che in base al presente regolamento o agli atti adottati ai sensi del presente regolamento si è verificata la perdita di un diritto senza che sia stata pronunciata una decisione. L'interessato può chiedere che sia adottata una decisione in merito entro due mesi dalla comunicazione, se ritiene che la constatazione dell'Ufficio non sia fondata. L'Ufficio adotta una tale decisione solo se non condivide il parere del richiedente; in caso contrario, l'Ufficio rettifica la propria constatazione e ne informa il richiedente.
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