Art. 98
Notifica
In vigore dal 14 giu 2017
Notifica
1. L'Ufficio notifica, d'ufficio, agli interessati tutte le decisioni e citazioni, nonché le comunicazioni che fanno decorrere un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni del presente regolamento o da atti adottati ai sensi del presente regolamento o è prescritta dal direttore esecutivo.
2. Il direttore esecutivo può stabilire quali documenti, diversi dalle decisioni soggette a termine per il ricorso e la citazione, debbano essere notificati con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. La notifica può essere eseguita con differenti mezzi, compresi i mezzi elettronici; le modalità di utilizzo di questi ultimi sono determinate dal direttore esecutivo.
4. Quando la notifica deve essere effettuata mediante affissione di avviso, il direttore esecutivo stabilisce le modalità di affissione e stabilisce la data di inizio del termine di un mese allo scadere del quale il documento si considera notificato.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per specificare le modalità dettagliate della notifica.
Storico versioni
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