Art. 97 · Istruzione

Art. 97

Istruzione

In vigore dal 14 giu 2017
Istruzione 1.   Nelle procedure dinanzi all'Ufficio sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori: a) l'audizione delle parti; b) la richiesta di informazioni; c) la produzione di documenti e di campioni; d) l'audizione di testimoni; e) la perizia; f) le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che abbiano effetto equivalente a norma del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione. 2.   Il servizio adito può affidare a uno dei propri membri l'assunzione dei mezzi istruttori. 3.   L'Ufficio, ove ritenga necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, cita la persona a comparire dinanzi a esso. Il termine concesso per la citazione non è inferiore a un mese, salvo accordo fra gli interessati su un termine più breve. 4.   Le parti vengono informate dell'audizione di un testimone o di un perito dinanzi all'Ufficio. Esse hanno il diritto di presenziare e di rivolgere domande al testimone o al perito. 5.   Il direttore esecutivo determina gli importi delle spese da pagare, compresi gli acconti, per quanto riguarda i costi di istruzione di cui al presente articolo. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per specificare le modalità dettagliate dell'istruttoria.
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