Art. 95 · Esame d'ufficio dei fatti

Art. 95

Esame d'ufficio dei fatti

In vigore dal 14 giu 2017
Esame d'ufficio dei fatti 1.   Nel corso della procedura l'Ufficio procede d'ufficio all'esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l'esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti. Nei procedimenti di nullità instaurati ai sensi dell', l'Ufficio limita l'esame ai motivi e agli argomenti presentati dalle parti. 2.   L'Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo.
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