Art. 90 · Esercizio dell'azione per contraffazione

Art. 90

Esercizio dell'azione per contraffazione

In vigore dal 14 giu 2017
Esercizio dell'azione per contraffazione 1.   Solo il titolare di un marchio di certificazione UE o le persone esplicitamente autorizzate dal titolare a tale scopo possono promuovere l'azione per contraffazione. 2.   Il titolare di un marchio di certificazione UE può chiedere il risarcimento per conto delle persone abilitate a utilizzare il marchio, se esse hanno subito un danno in conseguenza dell'utilizzazione non autorizzata dello stesso.
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