Art. 88 · Modifica del regolamento d'uso del marchio di certificazione UE

Art. 88

Modifica del regolamento d'uso del marchio di certificazione UE

In vigore dal 14 giu 2017
Modifica del regolamento d'uso del marchio di certificazione UE 1.   Il titolare del marchio di certificazione UE sottopone all'Ufficio ogni modifica del regolamento d'uso. 2.   Le modifiche non sono menzionate nel registro se il regolamento d'uso modificato è contrario alle disposizioni dell' o comporta uno degli impedimenti di cui all'. 3.   Possono inoltre essere presentate osservazioni scritte a norma dell' relative al regolamento d'uso modificato. 4.   Ai fini del presente regolamento le modificazioni del regolamento d'uso hanno effetto soltanto a decorrere dalla data di iscrizione della menzione della modifica nel registro.
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