Art. 84 · Regolamento per l'uso di un marchio di certificazione UE

Art. 84

Regolamento per l'uso di un marchio di certificazione UE

In vigore dal 14 giu 2017
Regolamento per l'uso di un marchio di certificazione UE 1.   La domanda di marchio di certificazione UE è accompagnata, entro due mesi dalla data di presentazione, da un regolamento d'uso del marchio di certificazione UE. 2.   Nel regolamento d'uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le caratteristiche che il marchio deve certificare, le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell'uso del marchio. Tale regolamento indica altresì le condizioni di uso del marchio, comprese le sanzioni. 3.   La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute nel regolamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:1001:oj#art-84