Art. 72 · Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia

Art. 72

Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia

In vigore dal 14 giu 2017
Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia 1.   Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso relative ai ricorsi può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale. 2.   Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del TFUE, del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o ancora per sviamento di potere. 3.   Il Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata. 4.   Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella propria decisione questa non ne ha accolto le richieste. 5.   Il ricorso deve essere presentato al Tribunale entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di ricorso. 6.   L'Ufficio è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale, o in caso di ricorso contro la sentenza, a quella della Corte di giustizia.
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