Art. 66 · Decisioni soggette a ricorso

Art. 66

Decisioni soggette a ricorso

In vigore dal 14 giu 2017
Decisioni soggette a ricorso 1.   Contro le decisioni degli organi decisionali dell'Ufficio di cui all', lettere da a) a d) e, se del caso, lettera f), può essere presentato ricorso. Tali decisioni hanno effetto soltanto a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'. La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo. 2.   Una decisione che non pone fine a una procedura nei riguardi di una delle parti può essere oggetto di ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a meno che quest'ultima non consenta un ricorso indipendente.
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