Art. 57 · Rinuncia

Art. 57

Rinuncia

In vigore dal 14 giu 2017
Rinuncia 1.   Il marchio UE può essere oggetto di rinuncia per la totalità, o una parte, dei prodotti o dei servizi per i quali è registrato. 2.   La dichiarazione di rinuncia deve essere fatta per iscritto all'Ufficio dal titolare del marchio. Essa ha effetto soltanto dopo la sua iscrizione nel registro. La validità della dichiarazione di rinuncia al marchio UE dichiarata all'Ufficio dopo il deposito della domanda di decadenza del marchio ai sensi dell', paragrafo 1, è subordinata al rigetto definitivo della domanda di decadenza o al ritiro della stessa. 3.   La rinuncia è registrata soltanto con il consenso del titolare di un diritto relativo al marchio UE iscritto nel registro. Se nel registro è iscritta una licenza, la rinuncia vi è iscritta soltanto se il titolare del marchio UE dimostra di avere informato il licenziatario della sua intenzione di rinunciare. L'iscrizione della rinuncia avviene alla scadenza del termine di tre mesi decorrenti dalla data in cui il titolare del marchio UE dimostra all'Ufficio di avere informato il licenziatario della propria intenzione di rinunciare, o prima della scadenza di tale termine, appena ha fornito la prova del consenso del licenziatario. 4.   Nei casi in cui non sono rispettate le condizioni relative alla rinuncia, l'Ufficio informa il dichiarante delle irregolarità riscontrate. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo nega l'iscrizione della rinuncia nel registro. 5.   La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella dichiarazione di rinuncia di cui al paragrafo 2 del presente articolo e il tipo di documentazione necessaria per determinare l'accordo di un terzo di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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