Art. 55
Modifica del nome o dell'indirizzo
In vigore dal 14 giu 2017
Modifica del nome o dell'indirizzo
1. Su richiesta del titolare, può essere inserita nel registro qualsiasi modifica del nome o dell'indirizzo del titolare del marchio UE che non alteri l'identità del marchio UE, ai sensi dell', paragrafo 2, e che non sia conseguenza di un trasferimento totale o parziale del marchio UE.
La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella richiesta di modifica del nome o dell'indirizzo di cui al primo comma. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
2. Può essere presentata una richiesta unica per la modifica del nome o dell'indirizzo in due o più registrazioni dello stesso titolare.
3. L'ufficio informa il titolare delle irregolarità del marchio UE, nei casi in cui non siano rispettate le condizioni stabilite per l'iscrizione nel registro di una modifica. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la richiesta.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche alla modifica del nome o dell'indirizzo del rappresentante registrato.
5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano alle domande di marchio UE. La modifica deve essere registrata nel fascicolo tenuto dall'Ufficio in merito alla domanda di marchio UE.
Storico versioni
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