Art. 54 · Modifiche

Art. 54

Modifiche

In vigore dal 14 giu 2017
Modifiche 1.   Nessuna modifica del marchio UE è ammessa nel registro per l'intera durata della registrazione, né all'atto del suo rinnovo. 2.   Tuttavia, se il marchio UE reca il nome e l'indirizzo del titolare, ogni modifica di questi dati può essere registrata su richiesta del titolare, a condizione che non alteri sostanzialmente l'identità del marchio inizialmente registrato. 3.   La richiesta di modifica comprende l'elemento del marchio che deve essere modificato e tale elemento nella versione modificata. La Commissione adotta atti d'esecuzione per specificare le informazioni dettagliate che devono essere contenuti nella richiesta di modifica. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 4.   La richiesta non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prevista. Se la tassa non è stata pagata o non è stata interamente pagata, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente. Può essere presentata un'unica richiesta di modifica dello stesso elemento in due o più registrazioni dello stesso titolare. Le tasse sono dovute relativamente a ogni registrazione da modificare. L'ufficio informa il richiedente delle irregolarità, nei casi in cui non siano rispettate le condizioni stabilite per la modifica della registrazione. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la richiesta. 5.   La pubblicazione della registrazione della modifica contiene una riproduzione del marchio UE, come modificato. I terzi, i cui diritti possono essere lesi dalla modifica, hanno la facoltà di contestarne la registrazione entro un termine di tre mesi dalla pubblicazione. Gli  e le norme adottate in forza dell' si applicano alla pubblicazione della registrazione della modifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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