Art. 53 · Rinnovo

Art. 53

Rinnovo

In vigore dal 14 giu 2017
Rinnovo 1.   La registrazione del marchio UE è rinnovata su richiesta del titolare del marchio UE o di qualsiasi persona che egli abbia esplicitamente autorizzata, purché le tasse siano state pagate. 2.   L'Ufficio informa della scadenza della registrazione il titolare del marchio UE e qualsiasi titolare di un diritto registrato sul marchio UE, almeno sei mesi prima della scadenza. La mancata informazione non impegna la responsabilità dell'Ufficio e non incide sulla scadenza della registrazione. 3.   La domanda di rinnovo deve essere presentata entro sei mesi dalla scadenza della registrazione. Anche il pagamento della tassa di base per il rinnovo, e, se del caso, di una o più tasse per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre alla prima, deve avvenire nel corso dello stesso periodo. In caso contrario, la presentazione della domanda e il pagamento delle tasse possono essere effettuati anche entro un termine supplementare di sei mesi a decorrere dalla scadenza della registrazione, purché nel corso di tale ulteriore termine si proceda al pagamento di una soprattassa per il pagamento tardivo della tassa di rinnovo o per la presentazione tardiva della domanda di rinnovo. 4.   Nella domanda di rinnovo è indicato quanto segue: a) il nome della persona che richiede il rinnovo; b) il numero di registrazione del marchio UE da rinnovare; c) se il rinnovo è richiesto solo per una parte dei prodotti e servizi registrati, l'indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali è richiesto il rinnovo ovvero l'indicazione delle classi o dei prodotti e servizi per i quali non è richiesto il rinnovo, raggruppati secondo le classi della classificazione dell'accordo di Nizza, enumerando ogni gruppo con il numero della classe di detta classificazione cui appartiene tale gruppo di prodotti o servizi e indicando i gruppi nell'ordine delle classi di detta classificazione. Se viene effettuato il pagamento di cui al paragrafo 3, lo si considera una domanda di rinnovo purché esso contenga tutte le indicazioni necessarie per stabilire la finalità del pagamento. 5.   Se la domanda di rinnovo o le tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio UE è registrato, la registrazione è rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi. Qualora le tasse versate non siano sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi per le quali viene richiesto il rinnovo, la registrazione viene rinnovata se risulta chiaramente quali sono le classi cui si riferisce l'importo versato. In mancanza di altri criteri, l'Ufficio prende in considerazione le classi nell'ordine di classificazione. 6.   Il rinnovo ha effetto il giorno successivo alla data di scadenza della registrazione. Il rinnovo deve essere registrato. 7.   Se la domanda di rinnovo è presentata entro i termini di cui al paragrafo 3, ma le altre condizioni per il rinnovo previste nel presente articolo non sono soddisfatte, l'Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate. 8.   Se una domanda di rinnovo non è presentata o è presentata dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 3 o se le tasse non sono pagate entro il termine, oppure se le irregolarità di cui al paragrafo 7 non sono sanate nel termine, l'Ufficio constata che la registrazione è scaduta e, di conseguenza, ne dà comunicazione al titolare del marchio UE. Se la constatazione è definitiva, l'Ufficio cancella il marchio dal registro. La cancellazione ha effetto dal giorno successivo alla data in cui è scaduta la registrazione. Se la registrazione non è rinnovata, le tasse di rinnovo eventualmente versate sono restituite. 9.   Un'unica domanda di rinnovo può essere presentata per due o più marchi, previo pagamento delle tasse richieste per ciascuno dei marchi, purché i titolari o i rappresentanti siano gli stessi per ogni marchio.
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