Art. 49 · Ritiro, limitazione e modifica della domanda

Art. 49

Ritiro, limitazione e modifica della domanda

In vigore dal 14 giu 2017
Ritiro, limitazione e modifica della domanda 1.   Il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio UE o limitare l'elenco dei prodotti o servizi che essa contiene. Quando la domanda è già stata pubblicata, vengono pubblicati anche il ritiro o la limitazione. 2.   La domanda di marchio UE può peraltro essere modificata, su istanza del richiedente, solo per rettificare il nome e l'indirizzo del richiedente, errori di espressione o di trascrizione o errori manifesti, purché la rettifica non alteri in misura sostanziale l'identità del marchio e non estenda l'elenco dei prodotti o servizi. Se le modifiche riguardano la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti o servizi, e quando queste modifiche sono apportate dopo la pubblicazione della domanda, viene pubblicata la versione modificata. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per specificare informazioni dettagliate circa la procedura relativa alla modifica della domanda.
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