Art. 47 · Esame dell'opposizione

Art. 47

Esame dell'opposizione

In vigore dal 14 giu 2017
Esame dell'opposizione 1.   Nel corso dell'esame dell'opposizione l'Ufficio invita le parti a presentare, ogniqualvolta risulti necessario ed entro un termine che esso stabilisce, le loro osservazioni su comunicazioni delle altre parti o dell'Ufficio stesso. 2.   Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio UE anteriore che abbia presentato opposizione adduce la prova che nel corso del termine di cinque anni che precedono la data di deposito o la data di priorità della domanda di marchio UE, il marchio UE anteriore è stato oggetto di uso effettivo nell'Unione per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. Se il marchio UE anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi. 3.   Il paragrafo 2 si applica ai marchi nazionali anteriori di cui all', paragrafo 2, lettera a), fermo restando che l'utilizzazione nell'Unione è sostituita dall'utilizzazione nello Stato membro in cui il marchio nazionale anteriore è tutelato. 4.   L'Ufficio può, a sua discrezione, invitare le parti a una conciliazione. 5.   Se in seguito all'esame dell'opposizione il marchio risulta escluso dalla registrazione per tutti i prodotti o servizi per i quali è stato richiesto il marchio UE, o per una parte, la domanda è respinta per tali prodotti o servizi. In caso contrario è respinta l'opposizione. 6.   La decisione di rigetto della domanda viene pubblicata quando ha carattere definitivo.
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