Art. 44
Pubblicazione della domanda
In vigore dal 14 giu 2017
Pubblicazione della domanda
1. Se i requisiti cui deve conformarsi la domanda di marchio UE sono soddisfatti, la domanda è pubblicata ai fini dell', sempre che non sia stata respinta ai sensi dell'. La pubblicazione della domanda lascia impregiudicate le informazioni già messe a disposizione del pubblico in altro modo conformemente al presente regolamento o agli atti adottati ai sensi del predetto regolamento.
2. Se, dopo essere stata pubblicata, la domanda è respinta in conformità dell', la decisione di rigetto viene pubblicata quando ha carattere definitivo.
3. Se la pubblicazione della domanda contiene un errore imputabile all'Ufficio, quest'ultimo, di propria iniziativa o su domanda del richiedente, rettifica le inesattezze e pubblica la correzione.
Le norme di cui all', paragrafo 3 si applicano mutatis mutandis quando è il richiedente a chiedere la correzione.
4. L', paragrafo 2, si applica anche quando la correzione riguarda l'elenco di prodotti o servizi o la rappresentazione del marchio.
5. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire le informazioni dettagliate che devono essere contenute nella pubblicazione della domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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