Art. 39
Rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale in una domanda di marchio UE o dopo il deposito della domanda
In vigore dal 14 giu 2017
Rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale in una domanda di marchio UE o dopo il deposito della domanda
1. Il titolare di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nel territorio del Benelux, o di un marchio anteriore che sia stato oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, che presenti una domanda di marchio identica destinata a essere registrata in quanto marchio UE per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato o contenuti in essi, può avvalersi, per il marchio UE, della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale è stato registrato.
2. La rivendicazione della preesistenza è presentata contestualmente alla domanda di marchio UE o entro due mesi dalla data di deposito della domanda, e comprende lo Stato membro o gli Stati membri nei quali o per i quali il marchio è registrato, il numero e la data di deposito della relativa registrazione nonché i prodotti e i servizi per i quali il marchio è registrato. Quando nella domanda viene rivendicata la preesistenza di uno o più marchi d'impresa, la documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza è presentata entro tre mesi dalla data del deposito. Se il richiedente intende rivendicare la preesistenza dopo il deposito della domanda, la documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza è presentata all'Ufficio entro tre mesi dal ricevimento della rivendicazione di preesistenza.
3. L'unico effetto della preesistenza ai sensi del presente regolamento è che il titolare del marchio UE che rinunci al marchio anteriore o lasci che si estingua, continua a beneficiare degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato a essere registrato.
4. La preesistenza rivendicata per il marchio UE cessa quando il marchio anteriore, per cui sia stata rivendicata la preesistenza, è dichiarato decaduto o nullo. La preesistenza cessa con la decadenza del marchio anteriore, purché la decadenza acquisisca effetto prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE.
5. L'Ufficio informa della rivendicazione di preesistenza l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale o l'ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato.
6. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il tipo di documentazione che deve essere presentato a sostegno della rivendicazione di preesistenza di un marchio nazionale o di un marchio registrato in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
7. Il direttore esecutivo può stabilire che il richiedente non sia tenuto a presentare a sostegno della rivendicazione della preesistenza tutta la documentazione prevista dalle specifiche adottate ai sensi del paragrafo 6, purché l'Ufficio possa ottenere le informazioni richieste da altre fonti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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