Art. 29 · Procedura di cancellazione o di modifica dell'iscrizione nel registro di licenze e altri diritti

Art. 29

Procedura di cancellazione o di modifica dell'iscrizione nel registro di licenze e altri diritti

In vigore dal 14 giu 2017
Procedura di cancellazione o di modifica dell'iscrizione nel registro di licenze e altri diritti 1.   La registrazione di cui all', paragrafo 1, è cancellata o modificata su richiesta di una delle persone interessate. 2.   La domanda contiene il numero di registrazione del marchio UE in questione e indicazioni del diritto di cui viene chiesta la cancellazione o la modifica. 3.   La domanda di cancellazione di una licenza, di un diritto reale o di un provvedimento di esecuzione forzata non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prescritta. 4.   La domanda è corredata dei necessari documenti che dimostrino l'avvenuta estinzione del diritto registrato o provino che il licenziatario o il titolare di un altro diritto consentono alla cancellazione o alla modifica della registrazione. 5.   Nei casi in cui le condizioni per la cancellazione o la modifica della registrazione non siano soddisfatte, l'Ufficio informa il richiedente delle carenze. Se le carenze non sono sanate entro il termine che sarà indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda di cancellazione o modifica della registrazione. 6.   I paragrafi da 1 a 5 si applicano, mutatis mutandis, alle annotazioni nel fascicolo di cui all', paragrafo 5.
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