Art. 26 · Procedura di iscrizione nel registro di licenze o altri diritti

Art. 26

Procedura di iscrizione nel registro di licenze o altri diritti

In vigore dal 14 giu 2017
Procedura di iscrizione nel registro di licenze o altri diritti 1.   L', paragrafi 5 e 6 e le norme adottate in forza dello stesso, e l', paragrafo 8, si applicano mutatis mutandis alla registrazione di un diritto reale o al trasferimento di un diritto reale ai sensi dell', paragrafo 2, all'esecuzione forzata ai sensi dell', paragrafo 3, all'inclusione in una procedura di insolvenza ai sensi dell', paragrafo 3, nonché alla registrazione di una licenza o al trasferimento di una licenza ai sensi dell', paragrafo 5, alle seguenti condizioni: a) il requisito relativo all'identificazione dei prodotti e servizi ai quali si riferisce il trasferimento non si applica alla domanda di registrazione di un diritto reale, di esecuzione forzata o di una procedura di insolvenza; b) il requisito relativo ai documenti comprovanti il trasferimento non si applica quando la richiesta è effettuata dal titolare di un marchio UE. 2.   La domanda di registrazione dei diritti di cui al paragrafo 1 non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prescritta. 3.   La domanda di registrazione di una licenza può contenere una richiesta di iscrizione della licenza nel registro in una o più delle seguenti forme: a) licenza esclusiva; b) sub-licenza, nel caso in cui la licenza sia concessa da un licenziatario la cui licenza sia iscritta nel registro; c) licenza limitata a una parte dei prodotti e servizi per i quali il marchio è registrato; d) licenza limitata a una parte dell'Unione; e) licenza temporanea. Se la richiesta viene presentata per registrare la licenza nelle forme elencate alle lettere c), d) ed e) del primo comma, la domanda di registrazione di una licenza indica i prodotti o i servizi, la parte dell'Unione e il periodo di tempo per i quali la licenza è concessa. 4.   L'Ufficio informa il richiedente delle carenze nei casi in cui non siano soddisfatte le condizioni prescritte per la registrazione dagli articoli da 22 a 25, nonché dai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, e dalle altre norme adottate ai sensi del presente regolamento. Se le carenze constatate non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda di registrazione. 5.   I paragrafi 1 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle domande di marchio UE.
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