Art. 24 · Procedura di insolvenza

Art. 24

Procedura di insolvenza

In vigore dal 14 giu 2017
Procedura di insolvenza 1.   La sola procedura d'insolvenza nella quale un marchio UE può essere incluso è quella avviata nello Stato membro sul cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tuttavia se il debitore è un'impresa di assicurazione o un ente creditizio, quali definiti rispettivamente dalla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e dalla direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), la sola procedura d'insolvenza nella quale un marchio UE può essere incluso è quella avviata nello Stato membro in cui detta impresa o detto ente sono stati autorizzati. 2.   In caso di comproprietà di un marchio UE, il paragrafo 1 si applica alla quota del comproprietario. 3.   Quando un marchio UE è incluso in una procedura di insolvenza, su richiesta dell'autorità nazionale competente questo fatto viene iscritto nel registro e pubblicato nel Bollettino dei marchi UE di cui all'.
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