Art. 21
Trasferimento di un marchio registrato a nome di un agente
In vigore dal 14 giu 2017
Trasferimento di un marchio registrato a nome di un agente
1. Se un marchio UE viene registrato, senza l'autorizzazione del titolare, a nome dell'agente o rappresentante di colui che del marchio è titolare, quest'ultimo ha il diritto di chiedere la cessione del marchio UE a proprio favore, a meno che l'agente o il rappresentante non giustifichi il proprio modo di agire.
2. Il titolare può presentare domanda di cessione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo ai seguenti soggetti:
a)
l'Ufficio ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b), in luogo della domanda di dichiarazione di nullità;
b)
un tribunale dei marchi dell'Unione europea («tribunale dei marchi UE») di cui all', in luogo della domanda riconvenzionale di nullità ai sensi dell', paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1001:oj#art-21