Art. 209 · Disposizioni connesse con l'allargamento dell'Unione

Art. 209

Disposizioni connesse con l'allargamento dell'Unione

In vigore dal 14 giu 2017
Disposizioni connesse con l'allargamento dell'Unione 1.   A decorrere dalla data di adesione della Bulgaria, della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Croazia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia («nuovo Stato membro», «nuovi Stati membri»), un marchio UE registrato o richiesto a norma del presente regolamento prima della rispettiva data di adesione è esteso al territorio di questi Stati membri, affinché produca gli stessi effetti in tutta l'Unione. 2.   La registrazione di un marchio UE pendente alla data di adesione non può essere rifiutata sulla base degli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all', paragrafo 1, se tali impedimenti insorgono solo come conseguenza dell'adesione di un nuovo Stato membro. 3.   Qualora la domanda di registrazione di un marchio UE sia stata depositata nei sei mesi che precedono la data di adesione, può essere fatta opposizione ai sensi dell' quando un marchio anteriore o un altro diritto anteriore ai sensi dell' è stato acquisito in un nuovo Stato membro prima dell'adesione, a condizione che esso sia stato acquisito in buona fede e che la data di deposito della domanda o, se del caso, la data di priorità o la data di acquisizione del marchio anteriore o di un altro diritto anteriore nel nuovo Stato membro preceda la data di deposito della domanda o l'eventuale data di priorità del marchio UE richiesto. 4.   Il marchio UE di cui al paragrafo 1 non può essere dichiarato nullo: a) ai sensi dell' se i motivi di nullità diventano applicabili unicamente a causa dell'adesione di un nuovo Stato membro; b) ai sensi dell', paragrafi 1 e 2 se il diritto anteriore nazionale era registrato, richiesto o acquisito in un nuovo Stato membro anteriormente alla data di adesione. 5.   L'uso del marchio UE di cui al paragrafo 1 può essere vietato ai sensi degli , qualora un marchio anteriore o un altro diritto anteriore sia stato registrato, richiesto o acquisito in buona fede nel nuovo Stato membro anteriormente alla data della sua adesione o l'eventuale data di priorità sia anteriore alla data di adesione dello Stato membro di cui trattasi.
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