Art. 20 · Trasferimento

Art. 20

Trasferimento

In vigore dal 14 giu 2017
Trasferimento 1.   Il marchio UE, indipendentemente dal trasferimento dell'impresa, può essere trasferito per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato. 2.   Il trasferimento della totalità dell'impresa implica il trasferimento del marchio UE, salvo che, conformemente alla legislazione applicabile al trasferimento, si sia diversamente concordato oppure le circostanze impongano chiaramente il contrario. Tale disposizione si applica all'obbligo contrattuale di trasferire l'impresa. 3.   Fatto salvo il paragrafo 2, la cessione del marchio UE deve avvenire per iscritto e richiede la firma delle parti contraenti, tranne ove risulti da una sentenza; in caso contrario la cessione è nulla. 4.   Su richiesta di una delle parti il trasferimento è iscritto nel registro e pubblicato. 5.   Una domanda di registrazione del trasferimento contiene informazioni atte a identificare il marchio UE, il nuovo titolare, i prodotti e servizi ai quali si riferisce il trasferimento, nonché i documenti dai quali risulta il trasferimento ai sensi dei paragrafi 2 e 3. La domanda può inoltre contenere, se del caso, informazioni che consentano di identificare il rappresentante del nuovo titolare. 6.   La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano: a) informazioni dettagliate che devono essere contenute nella domanda di registrazione di un trasferimento; b) il tipo di documentazione necessaria per accertare un trasferimento, tenendo conto dell'accordo indicato dal titolare registrato e dall'avente causa; c) le indicazioni su come trattare le domande di trasferimento parziale, garantendo che i prodotti e i servizi contemplati dalla registrazione residuale e dalla nuova registrazione non si sovrappongano e che per la nuova registrazione venga costituito un fascicolo separato, comprendente un nuovo numero di registrazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 7.   L'Ufficio comunica al richiedente le irregolarità riscontrate nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni prescritte per la registrazione del trasferimento dai paragrafi 1, 2 e 3 o dall'atto di esecuzione di cui al paragrafo 6. Se le irregolarità constatate non vengono sanate entro il termine che sarà indicato dall'Ufficio, questo respinge la domanda di registrazione del trasferimento. 8.   Può essere presentata un'unica domanda di registrazione di trasferimento per due o più marchi d'impresa, purché il titolare registrato e l'avente causa siano gli stessi per ogni marchio d'impresa. 9.   I paragrafi da 5 a 8 si applicano anche alle domande di marchio UE. 10.   Nel caso di trasferimento parziale, la domanda presentata dal titolare iniziale rimasta pendente per la registrazione originaria è considerata pendente anche per la registrazione residuale e per la nuova registrazione. Se tale domanda è soggetta a tasse e queste sono state pagate dal titolare originario, il nuovo titolare non è tenuto a pagare alcuna tassa supplementare per la domanda stessa. 11.   Finché il trasferimento non è iscritto nel registro, l'avente causa non può invocare i diritti derivanti dalla registrazione del marchio UE. 12.   Qualora vi siano termini da rispettare nei confronti dell'Ufficio, l'avente causa può fare a quest'ultimo le dichiarazioni previste a tal fine, non appena l'Ufficio abbia ricevuto la domanda di registrazione del trasferimento. 13.   Tutti i documenti che devono essere notificati al titolare del marchio UE a norma dell' sono inviati alla persona registrata come titolare.
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