Art. 196 · Opposizione

Art. 196

Opposizione

In vigore dal 14 giu 2017
Opposizione 1.   Le registrazioni internazionali che designano l'Unione sono soggette alla stessa procedura di opposizione prevista per le domande pubblicate di marchio UE. 2.   L'atto di opposizione è depositato entro un termine di tre mesi che inizia a decorrere un mese dopo la data di pubblicazione di cui all', paragrafo 1. Tale atto si considera depositato correttamente soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione. 3.   Il rifiuto della protezione equivale a rigetto della domanda di marchio UE. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per specificare la procedura per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame, comprese le relative comunicazioni da trasmettere all'Ufficio internazionale.
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