Art. 192 · Rivendicazione di preesistenza dinanzi all'Ufficio

Art. 192

Rivendicazione di preesistenza dinanzi all'Ufficio

In vigore dal 14 giu 2017
Rivendicazione di preesistenza dinanzi all'Ufficio 1.   A norma dell', il titolare di una registrazione internazionale che designa l'Unione può, alla data di pubblicazione dell'efficacia di siffatta registrazione a norma dell', paragrafo 2, rivendicare dinanzi all'Ufficio la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nei paesi del Benelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato membro. 2.   Se la preesistenza viene rivendicata prima della data di cui al paragrafo 1, la domanda di rivendicazione della preesistenza si considera ricevuta dall'Ufficio a tale data. 3.   La rivendicazione della preesistenza di cui al paragrafo 1 del presente articolo soddisfa i requisiti di cui all' e contiene informazioni atte a consentirne l'esame sulla base di tali requisiti. 4.   Se i requisiti relativi alla rivendicazione della preesistenza di cui al paragrafo 3 e specificati nell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 6 non sono soddisfatti, l'Ufficio invita il titolare della registrazione internazionale a sanare le irregolarità. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine che sarà indicato dall'Ufficio, questo respinge la rivendicazione. 5.   In caso di accettazione, di ritiro o di cancellazione di una domanda di rivendicazione della preesistenza da parte dell'Ufficio, quest'ultimo informa l'Ufficio internazionale in tal senso. 6.   La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano le informazioni dettagliate che devono essere contenute in una rivendicazione della preesistenza ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni dettagliate da notificare ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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