Art. 191 · Rivendicazione della preesistenza di una domanda internazionale

Art. 191

Rivendicazione della preesistenza di una domanda internazionale

In vigore dal 14 giu 2017
Rivendicazione della preesistenza di una domanda internazionale 1.   A norma dell', il richiedente di una registrazione internazionale che designa l'Unione può rivendicare, nella domanda internazionale, la preesistenza di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nei paesi del Benelux o un marchio oggetto di registrazione internazionale avente efficacia in uno Stato membro. 2.   La documentazione a sostegno della rivendicazione di preesistenza, come specificato nell'atto di esecuzione adottato a norma dell', paragrafo 6, è presentata entro tre mesi dalla data in cui l'Ufficio internazionale notifica la registrazione internazionale all'Ufficio. A tale riguardo, si applica l', paragrafo 7. 3.   Quando il titolare della registrazione internazionale è tenuto a essere rappresentato dinanzi all'Ufficio, conformemente all', paragrafo 2, la comunicazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo contiene la designazione di un rappresentante ai sensi dell', paragrafo 1. 4.   Quando l'Ufficio ritiene che la rivendicazione di preesistenza ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo non sia conforme all' o non soddisfi gli altri requisiti previsti nel presente articolo, invita il richiedente a sanare le irregolarità. Se i requisiti di cui alla prima frase non sono soddisfatti entro il termine specificato dall'Ufficio, il diritto di preesistenza collegato a tale registrazione internazionale è perduto. Se le irregolarità riguardano solo alcuni dei prodotti e servizi, il diritto di preesistenza è perduto solo per i prodotti e i servizi interessati. 5.   L'Ufficio informa l'Ufficio internazionale in merito a qualunque dichiarazione di perdita del diritto di preesistenza di cui al paragrafo 4. Informa inoltre l'Ufficio internazionale in merito a qualunque ritiro o restrizione della rivendicazione di preesistenza. 6.   Si applica l', paragrafo 5, a meno a che il diritto di preesistenza non sia considerato perduto conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.
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