Art. 19 · Assimilazione del marchio UE al marchio nazionale

Art. 19

Assimilazione del marchio UE al marchio nazionale

In vigore dal 14 giu 2017
Assimilazione del marchio UE al marchio nazionale 1.   Salvo disposizione contraria degli articoli da 20 a 28, il marchio UE in quanto oggetto di proprietà è assimilato, nella sua totalità e per l'intero territorio dell'Unione, a un marchio nazionale registrato nello Stato membro in cui, secondo il registro: a) il titolare ha la sede o il domicilio alla data considerata; b) se la lettera a) non è applicabile, il titolare ha una stabile organizzazione alla data considerata. 2.   Nei casi non contemplati al paragrafo 1, lo Stato membro ivi menzionato è quello della sede dell'Ufficio. 3.   Quando più persone sono iscritte nel registro dei marchi UE come contitolari, il paragrafo 1 si applica al primo iscritto; ove ciò non fosse possibile, esso si applica ai contitolari successivi in ordine di iscrizione. Quando il paragrafo 1 non è applicabile ad alcun contitolare, si applica il paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:1001:oj#art-19