Art. 189 · Efficacia delle registrazioni internazionali che designano l'Unione

Art. 189

Efficacia delle registrazioni internazionali che designano l'Unione

In vigore dal 14 giu 2017
Efficacia delle registrazioni internazionali che designano l'Unione 1.   La registrazione internazionale che designa l'Unione ha la stessa efficacia di una domanda di marchio UE a decorrere dalla data della sua registrazione ai sensi dell', paragrafo 4, del protocollo di Madrid o dalla data della successiva estensione all'Unione, ai sensi dell'articolo 3 ter, paragrafo 2, del protocollo di Madrid. 2.   Se non viene notificato alcun rifiuto ai sensi dell', paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid o se tale rifiuto è stato ritirato, la registrazione internazionale di un marchio che designa l'Unione ha la stessa efficacia della registrazione quale marchio UE a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1. 3.   Ai fini dell'applicazione dell' del presente regolamento, la pubblicazione dei particolari della registrazione internazionale che designa l'Unione ai sensi dell', paragrafo 1, si sostituisce alla pubblicazione della domanda di marchio UE e la pubblicazione di cui all', paragrafo 2, si sostituisce alla pubblicazione della registrazione di un marchio UE.
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