Art. 184
Forma e contenuto della domanda internazionale
In vigore dal 14 giu 2017
Forma e contenuto della domanda internazionale
1. La domanda internazionale è depositata in una delle lingue ufficiali dell'Unione mediante un modulo fornito dall'Ufficio. L'Ufficio informa il richiedente della domanda internazionale in merito alla data in cui i documenti che costituiscono la domanda internazionale sono pervenuti all'Ufficio. Salvo disposizione contraria del richiedente figurante nel modulo all'atto della presentazione della domanda internazionale, l'Ufficio corrisponde normalmente con il richiedente nella lingua di deposito della domanda.
2. Se la domanda internazionale è depositata in una lingua non contemplata dal protocollo di Madrid, il richiedente indica tra quelle ammesse una seconda lingua. L'Ufficio presenterà la domanda internazionale all'Ufficio internazionale in questa seconda lingua.
3. Quando la domanda internazionale è presentata in una lingua diversa da una delle lingue autorizzate dal protocollo di Madrid per il deposito delle domande internazionali, il richiedente può fornire una traduzione dell'elenco dei prodotti o dei servizi e di qualunque altro elemento testuale facente parte della domanda internazionale nella lingua nella quale la domanda internazionale deve essere presentata all'Ufficio internazionale ai sensi del paragrafo 2. Se la domanda non è accompagnata da tale traduzione, il richiedente autorizza l'Ufficio a includere tale traduzione nella domanda internazionale. Se la traduzione non è stata effettuata nel corso della procedura di registrazione della domanda di marchio UE sulla quale si basa la domanda internazionale, l'Ufficio adotta immediatamente le misure necessarie per fornire tale traduzione.
4. Il deposito di una domanda internazionale è soggetto al pagamento di una tassa all'Ufficio. Se la registrazione internazionale deve basarsi su un marchio UE una volta che questo è registrato, la tassa è dovuta alla data di registrazione del marchio UE. La domanda non si considera depositata fino all'avvenuto pagamento della tassa prescritta. Se la tassa non è stata pagata, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente. In caso di deposito elettronico, l'Ufficio può autorizzare l'Ufficio internazionale a riscuotere la tassa a suo nome.
5. Quando l'esame della domanda internazionale rileva una delle seguenti irregolarità, l'Ufficio invita il richiedente a porvi rimedio entro un termine fissato dall'Ufficio:
a)
il deposito della domanda internazionale non è stato effettuato utilizzando il modulo di cui al paragrafo 1 e non contiene tutte le indicazioni e le informazioni richieste da tale modulo;
b)
l'elenco dei prodotti e servizi che figurano nella domanda internazionale non è compreso nell'elenco dei prodotti e servizi che appaiono nella domanda di base di marchio UE o nel marchio UE di base;
c)
il marchio che è oggetto della domanda internazionale non è identico al marchio così come esso appare nella domanda di marchio UE di base o nel marchio UE di base;
d)
le indicazioni della domanda internazionale relative al marchio diverse da una clausola di non responsabilità o da una rivendicazione di colore non appaiono nella domanda di marchio UE di base o nel marchio UE di base;
e)
quando il colore è rivendicato nella domanda internazionale quale elemento distintivo del marchio, la domanda di marchio UE di base o il marchio UE di base non ha lo stesso o gli stessi colori; o
f)
in funzione delle indicazioni contenute nel modulo internazionale, il richiedente non è abilitato a depositare una domanda internazionale attraverso l'Ufficio ai sensi dell', paragrafo 1, punto ii), del protocollo di Madrid.
6. Quando il richiedente non ha provveduto ad autorizzare l'Ufficio a inserire una traduzione conformemente al paragrafo 3, o quando non appare chiaramente su quale elenco di prodotti e di servizi si deve fondare la domanda internazionale, l'Ufficio invita il richiedente a fornire le indicazioni richieste entro un termine fissato dall'Ufficio.
7. Se le irregolarità di cui al paragrafo 5 non sono sanate o se le indicazioni richieste dal paragrafo 6 non sono fornite entro la scadenza del termine stabilito dall'Ufficio, l'Ufficio rifiuta d'inviare la domanda internazionale all'Ufficio internazionale.
8. L'Ufficio invia la domanda internazionale all'Ufficio internazionale unitamente alla certificazione prevista all', paragrafo 1, del protocollo di Madrid dal momento in cui la domanda internazionale risulta conforme alle disposizioni del presente articolo, dell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo e dell' del presente regolamento.
9. La Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica il modulo esatto, compresi i suoi elementi, da utilizzare per il deposito di una domanda internazionale ai sensi del paragrafo 1. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2
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