Art. 178 · Tasse e tariffe e termine di pagamento

Art. 178

Tasse e tariffe e termine di pagamento

In vigore dal 14 giu 2017
Tasse e tariffe e termine di pagamento 1.   Il direttore esecutivo fissa l'importo da applicare per qualsiasi servizio prestato dall'Ufficio diverso da quelli di cui all'allegato I, nonché l'importo da applicare per il Bollettino dei marchi dell'Unione europea, la Gazzetta ufficiale dell'Ufficio e qualsiasi altra pubblicazione dell'Ufficio. Gli importi di ogni diritto sono stabiliti in euro e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio. Essi non superano l'importo necessario per coprire i costi dello specifico servizio fornito dall'Ufficio. 2.   Le tasse e i diritti il cui termine di pagamento non è specificato nel presente regolamento sono versati alla data di ricevimento della richiesta relativa al servizio che dà luogo al loro pagamento. Con l'assenso del comitato del bilancio, il direttore esecutivo può stabilire quali dei servizi di cui al primo comma non devono dipendere dal pagamento anticipato delle corrispondenti tasse o diritti.
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