Art. 170 · Centro di mediazione

Art. 170

Centro di mediazione

In vigore dal 14 giu 2017
Centro di mediazione 1.   Per i fini di cui all', paragrafo 3, l'Ufficio può istituire un centro di mediazione («centro»). 2.   Qualsiasi persona fisica o giuridica può utilizzare i servizi del centro su base volontaria al fine di raggiungere una composizione amichevole, di comune accordo, delle controversie basate sul presente regolamento o sul regolamento (CE) n. 6/2002. 3.   Le parti ricorrono alla mediazione mediante richiesta congiunta. La richiesta si considera depositata soltanto dopo il pagamento di un diritto a essa relativo. Il direttore esecutivo fissa l'importo da applicare ai sensi dell', paragrafo 1. 4.   In caso di controversie oggetto di procedimenti pendenti dinanzi le divisioni di opposizione, le divisioni di annullamento o dinanzi le commissioni di ricorso dell'Ufficio, una richiesta congiunta di mediazione può essere presentata in qualsiasi momento dopo la presentazione di un'opposizione, di una domanda di dichiarazione di decadenza o di nullità o di un ricorso contro decisioni delle divisioni di opposizione o di annullamento. 5.   I procedimenti in questione sono sospesi e i termini, eccettuato il termine di pagamento della tassa applicabile, sono interrotti a partire dalla data di deposito di una richiesta congiunta di mediazione. La decorrenza dei termini prosegue a decorrere dal giorno in cui viene proseguito il procedimento. 6.   Le parti sono invitate a nominare congiuntamente dall'elenco di cui al paragrafo 12, un Mediatore che abbia dichiarato di padroneggiare la lingua della mediazione in questione. Qualora le parti non nominino un Mediatore entro 20 giorni dall'invito, la mediazione viene considerata infruttuosa. 7.   Le parti stabiliscono di concerto con il Mediatore i meccanismi specifici della mediazione in un accordo di mediazione. 8.   Il Mediatore conclude il procedimento di mediazione non appena le parti raggiungono un accordo, o una delle parti dichiara di voler cessare la mediazione o il Mediatore stabilisca che le parti non sono riuscite a raggiungere tale accordo. 9.   Il Mediatore informa le parti nonché l'organo competente dell'Ufficio non appena il procedimento di mediazione è concluso. 10.   Le discussioni e i negoziati condotti nell'ambito della mediazione sono riservati per tutte le persone coinvolte nella mediazione, in particolare per il Mediatore, le parti e i loro rappresentanti. Tutti i documenti e le informazioni trasmessi durante la mediazione sono tenuti separati dai fascicoli relativi ad altri procedimenti dinanzi all'Ufficio e non fanno parte di essi. 11.   La mediazione è condotta in una delle lingue ufficiali dell'Unione che deve essere convenuta dalle parti. Qualora riguardi controversie pendenti dinanzi all'Ufficio, la mediazione è condotta nella lingua dei procedimenti dell'Ufficio, se non diversamente convenuto dalle parti. 12.   L'Ufficio stabilisce un elenco di mediatori che sostengono le parti nella soluzione delle controversie. Essi devono essere indipendenti e disporre di competenze ed esperienza in materia. L'elenco può includere mediatori che siano impiegati dell'Ufficio e mediatori che non lo siano. 13.   I mediatori devono essere imparziali nell'esercizio delle loro funzioni e dichiarare ogni conflitto di interessi reale o percepito al momento della nomina. I membri degli organi decisionali dell'Ufficio di cui all' non devono prendere parte alla mediazione relativa a un caso in cui: a) siano stati precedentemente coinvolti nei procedimenti sottoposti a mediazione; b) abbiano un interesse personale in tali procedimenti; o c) siano stati precedentemente coinvolti in qualità di rappresentanti di una delle parti. 14.   I mediatori non devono prender parte, in quanto membri degli organi decisionali dell'Ufficio di cui all', a procedimenti proseguiti in conseguenza del fallimento della mediazione. 15.   L'Ufficio può collaborare con altri organismi nazionali o internazionali riconosciuti che si occupano di mediazione.
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