Art. 165 · Commissioni di ricorso

Art. 165

Commissioni di ricorso

In vigore dal 14 giu 2017
Commissioni di ricorso 1.   Le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare sui ricorsi contro le decisioni adottate ai sensi degli articoli da 160 a 164. 2.   Le commissioni di ricorso prendono le decisioni in formazione di tre membri, dei quali almeno due devono essere giuristi. In alcuni casi particolari le decisioni sono prese dalla commissione allargata, presieduta dal presidente delle commissioni di ricorso, o da un solo membro, che deve essere giurista. 3.   Per stabilire i casi particolari di competenza della commissione allargata si terrà conto della difficoltà in diritto, dell'importanza della causa o di circostanze particolari che la giustifichino. Tali casi possono essere attribuiti alla commissione allargata: a) dall'organo delle commissioni di ricorso di cui all', paragrafo 4, lettera a); o b) dalla commissione che tratta la causa. 4.   La commissione allargata è anche competente a formulare pareri motivati sulle questioni di diritto che le sono sottoposte dal direttore esecutivo ai sensi dell', paragrafo 4, lettera l). 5.   Per definire i casi particolari di competenza di un solo membro si terrà conto dell'insussistenza di difficoltà nelle questioni di diritto o di fatto sollevate, dell'importanza limitata della causa e dell'insussistenza di altre circostanze particolari. La decisione di attribuire una causa a un unico membro, nei casi citati, è presa dalla commissione che tratta la causa.
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