Art. 162
Dipartimento incaricato della tenuta del registro
In vigore dal 14 giu 2017
Dipartimento incaricato della tenuta del registro
1. Il dipartimento incaricato della tenuta del registro è competente ad adottare decisioni relative alle menzioni nel registro.
2. Il dipartimento ha altresì competenza per tenere l'elenco dei mandatari abilitati di cui all', paragrafo 2.
3. Le decisioni del dipartimento sono adottate da un solo membro.
Storico versioni
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