Art. 16
Protezione del diritto del titolare di un marchio d'impresa registrato posteriormente nelle azioni per contraffazione
In vigore dal 14 giu 2017
Protezione del diritto del titolare di un marchio d'impresa registrato posteriormente nelle azioni per contraffazione
1. Nell'ambito di azioni per contraffazione il titolare di un marchio UE non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio UE registrato posteriormente quando il marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo ai sensi dell', paragrafi 1, 3 o 4, dell', paragrafi 1 o 2, o dell', paragrafo 2 del presente regolamento.
2. Nell'ambito di azioni per contraffazione, il titolare di un marchio UE non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio nazionale registrato posteriormente quando il marchio posteriore non sarebbe dichiarato nullo ai sensi dell' o dell', paragrafi 1 o 2, o dell', paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio (12).
3. Quando il titolare di un marchio UE non ha il diritto di vietare l'uso di un marchio registrato posteriormente ai sensi del paragrafo 1 o 2, il titolare del marchio registrato posteriormente non ha il diritto di vietare l'uso del marchio UE anteriore nell'ambito di un'azione per contraffazione.
Storico versioni
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