Art. 147 · Pubblicazione e registrazione

Art. 147

Pubblicazione e registrazione

In vigore dal 14 giu 2017
Pubblicazione e registrazione 1.   La domanda di marchio UE di cui all', paragrafo 1, è pubblicata in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, così come tutte le altre informazioni la cui pubblicazione è prescritta dal presente regolamento o da un atto adottato ai sensi del presente regolamento. 2.   Tutte le iscrizioni annotate nel registro sono effettuate in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. 3.   In caso di dubbio fa fede il testo nella lingua dell'Ufficio in cui la domanda di marchio UE è stata presentata. Se la presentazione è avvenuta in una lingua ufficiale dell'Unione diversa da una delle lingue dell'Ufficio, fa fede il testo redatto nella seconda lingua indicata dal richiedente.
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