Art. 140
Presentazione, pubblicazione e trasmissione dell'istanza di trasformazione
In vigore dal 14 giu 2017
Presentazione, pubblicazione e trasmissione dell'istanza di trasformazione
1. L'istanza di trasformazione è presentata all'Ufficio entro il termine di cui all', paragrafo 4, 5 o 6, e comprende l'indicazione dei motivi della trasformazione di cui all', paragrafo 1, lettera a) o b), gli Stati membri per i quali è richiesta la trasformazione e i prodotti e servizi oggetto della trasformazione. Se la trasformazione viene richiesta in conseguenza del mancato rinnovo della registrazione, il termine di tre mesi di cui all', paragrafo 5, inizia a decorrere dal giorno successivo all'ultimo giorno nel quale la richiesta di rinnovo può essere presentata a norma dell', paragrafo 3. L'istanza di trasformazione si considera depositata soltanto dopo il pagamento della tassa di trasformazione.
2. Se l'istanza di trasformazione riguarda una domanda di marchio UE che è già stata pubblicata ovvero riguarda un marchio UE, il ricevimento di tale istanza è iscritto nel registro e l'istanza di trasformazione è pubblicata.
3. L'Ufficio controlla se la trasformazione richiesta soddisfa le condizioni del presente regolamento, in particolare dell', paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6, e del paragrafo 1 del presente articolo, nonché le condizioni formali specificate nell'atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo. Nei casi in cui non sono rispettate le condizioni relative all'istanza, l'Ufficio notifica al richiedente le irregolarità riscontrate. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato dall'Ufficio, questo respinge l'istanza di trasformazione. Nei casi in cui si applica l', paragrafo 2, l'Ufficio respinge l'istanza di trasformazione in quanto inammissibile solo rispetto agli Stati membri per i quali la trasformazione è esclusa in base a tale disposizione. Se entro il previsto termine di tre mesi non è stata pagata la tassa di trasformazione ai sensi dell', paragrafi 4, 5 o 6, l'Ufficio informa il richiedente che l'istanza di trasformazione è considerata come non presentata.
4. Se l'Ufficio o un tribunale dei marchi UE ha rifiutato la domanda di marchio UE o ha dichiarato il marchio UE nullo sulla base di motivi assoluti con riferimento alla lingua di uno Stato membro, la trasformazione è esclusa, ai sensi dell', paragrafo 2, per tutti gli Stati membri nei quali tale lingua è una delle lingue ufficiali. Se l'Ufficio o un tribunale dei marchi UE ha rifiutato la domanda di marchio UE o ha dichiarato il marchio UE nullo sulla base di motivi assoluti validi in tutta l'Unione o tenendo conto di un marchio UE anteriore o di altri diritti di proprietà industriale dell'Unione, la trasformazione è esclusa a norma dell', paragrafo 2, per tutti gli Stati membri.
5. Se l'istanza di trasformazione è conforme ai requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'Ufficio trasmette l'istanza di trasformazione e i dati di cui all', paragrafo 2, agli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri, compreso l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, per i quali l'istanza è stata considerata ammissibile. L'Ufficio informa il richiedente della data di trasmissione.
6. La Commissione adotta atti d'esecuzione che specificano:
a)
le informazioni dettagliate che devono essere contenute in un'istanza di trasformazione di una domanda di marchio UE o un marchio UE registrato in una domanda di marchio nazionale a norma del paragrafo 1;
b)
le informazioni che deve comprendere la pubblicazione dell'istanza di trasformazione a norma del paragrafo 2.
Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1001:oj#art-140