Art. 137
Divieto di uso dei marchi UE
In vigore dal 14 giu 2017
Divieto di uso dei marchi UE
1. Il presente regolamento lascia impregiudicato, salvo disposizioni contrarie, il diritto previsto dalla legislazione nazionale degli Stati membri di proporre azioni per violazione di diritti anteriori ai sensi dell' o dell', paragrafo 2, contro l'uso di un marchio UE posteriore. Azioni per violazione di diritti anteriori ai sensi dell', paragrafi 2 e 4, non possono tuttavia più essere proposte se il titolare del diritto anteriore non ha più la facoltà di domandare la nullità del marchio UE ai sensi dell', paragrafo 2.
2. Il presente regolamento lascia impregiudicato, salvo disposizioni contrarie, il diritto di proporre, a norma del diritto civile, amministrativo o penale di uno Stato membro o sulla base di disposizioni di diritto dell'Unione, azioni dirette a vietare l'uso di un marchio UE qualora il diritto di tale Stato membro o il diritto dell'Unione possa essere invocato per vietare l'uso di un marchio nazionale.
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