Art. 131 · Misure provvisorie e cautelari

Art. 131

Misure provvisorie e cautelari

In vigore dal 14 giu 2017
Misure provvisorie e cautelari 1.   I tribunali di uno Stato membro, compresi i tribunali dei marchi UE, possono essere aditi per chiedere, relativamente a un marchio UE o a una domanda di marchio UE, l'applicazione delle misure provvisorie e cautelari previste dalla legislazione di detto Stato per un marchio nazionale, anche se ai sensi del presente regolamento la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta a un tribunale dei marchi UE di un altro Stato membro. 2.   Un tribunale dei marchi UE la cui competenza si fonda sull', paragrafi 1, 2, 3 o 4, è competente a ordinare misure provvisorie e cautelari che, fatte salve le procedure di riconoscimento e di esecuzione richieste dal capo III del regolamento (UE) n. 1215/2012, hanno efficacia sul territorio di qualsiasi Stato membro. Tale competenza non spetta a nessun altro organo giurisdizionale.
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