Art. 129 · Diritto applicabile

Art. 129

Diritto applicabile

In vigore dal 14 giu 2017
Diritto applicabile 1.   I tribunali dei marchi UE applicano le disposizioni del presente regolamento. 2.   Per tutte le questioni sui marchi che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi UE pertinente applica il pertinente diritto nazionale. 3.   Se il presente regolamento non dispone altrimenti, il tribunale dei marchi UE applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato membro in cui tale tribunale ha sede.
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