Art. 125 · Competenza internazionale

Art. 125

Competenza internazionale

In vigore dal 14 giu 2017
Competenza internazionale 1.   Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle del regolamento (UE) n. 1215/2012 applicabili in virtù dell', le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all' vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, qualora non sia domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione. 2.   Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri, dette procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'attore ha il domicilio o, se quest'ultimo non è domiciliato in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione. 3.   Se né il convenuto né l'attore hanno tale domicilio o tale stabile organizzazione, le procedure vengono avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui ha sede l'Ufficio. 4.   Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3: a) è d'applicazione l' del regolamento (UE) n. 1215/2012 se le parti convengono che sia competente un altro tribunale dei marchi UE; b) è d'applicazione l' del regolamento (UE) n. 1215/2012 se il convenuto compare dinanzi a un altro tribunale dei marchi UE. 5.   Le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all', escluse le azioni di accertamento di non contraffazione di un marchio UE, possono parimenti essere avviate dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'atto di contraffazione è stato commesso o minaccia di essere commesso, o in cui è stato commesso un atto contemplato dall', paragrafo 2.
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