Art. 122
Applicazione della normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
In vigore dal 14 giu 2017
Applicazione della normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle procedure concernenti i marchi UE e le domande di marchio UE, nonché alle procedure concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di marchi UE e di marchi nazionali si applica la normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
2. Per quanto riguarda le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all':
a)
non si applicano gli , l', punti 1, 2, 3 e 5, e l' del regolamento (UE) n. 1215/2012;
b)
si applicano gli del regolamento (UE) n. 1215/2012 entro i limiti previsti dall', paragrafo 4, del presente regolamento;
c)
le disposizioni del capo II del regolamento (UE) n. 1215/2012, che si applicano alle persone domiciliate in uno Stato membro, si applicano anche alle persone che, pur non avendo domicilio in uno Stato membro, vi hanno una stabile organizzazione.
3. I riferimenti al regolamento (UE) n. 1215/2012 contenuti nel presente regolamento includono, se del caso, l'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca sulla giurisdizione e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, concluso il 19 ottobre 2005.
Storico versioni
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