Art. 118 · Scambio di pubblicazioni

Art. 118

Scambio di pubblicazioni

In vigore dal 14 giu 2017
Scambio di pubblicazioni 1.   L'Ufficio e i servizi centrali competenti per la proprietà industriale degli Stati membri si scambiano, su richiesta, per i bisogni della loro funzione e gratuitamente, uno o più esemplari delle rispettive pubblicazioni. 2.   L'Ufficio può concludere accordi relativi allo scambio e all'inoltro di pubblicazioni.
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