Art. 118
Scambio di pubblicazioni
In vigore dal 14 giu 2017
Scambio di pubblicazioni
1. L'Ufficio e i servizi centrali competenti per la proprietà industriale degli Stati membri si scambiano, su richiesta, per i bisogni della loro funzione e gratuitamente, uno o più esemplari delle rispettive pubblicazioni.
2. L'Ufficio può concludere accordi relativi allo scambio e all'inoltro di pubblicazioni.
Storico versioni
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